Rubrica
Trasformazioni sociali e diritto

Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo

Autore/i

Argomenti correlati

Nella stessa rubrica

CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

APPELLO PER UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA LEGGE

Rappresentanza sindacale. La legge che non c’è
Arturo Salerni

 

Proposte di legge(in tutti i numeri di Proteo)


Home
Autori
Rubriche
Parole chiave

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

Formato per la stampa
Stampa

CAPO I

COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI ELETTIVE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1. (Rappresentanza sindacale elettiva).

1. In tutte le unità di lavoro o amministrative Comprese quelle della pubblica amministrazione individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori hanno diritto di eleggere una rappresentanza sindacale elettiva L’elezione avviene sul la. base dei seguenti principi:

a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori:

b) voto segreto su liste e con sistema proporzionale;

c) periodicità delle elezioni biennale a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 2. (Numero dei componenti della rappresentanza sindacale elettiva)

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi la rappresentanza sindacale elettiva è così composta:

a) nelle unità produttive e amministrative fino a cinquanta addetti: quattro componenti;

b) nelle unità produttive e amministrative da cinquantuno a duecento addetti: componenti;

c) nelle unità produttive e amministrative da duecentuno a tremila addetti: da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione di trecento;

d) nelle unità produttive e amministrative con più di tremila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiungono sei componenti ogni quattrocento addetti o frazione di quattrocento per il numero di addetti superiore a tremila.

2. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e die lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.

Art. 3. (Rappresentanze sindacali elettive nelle unità fino a quindici dipendenti).

1. Nelle unità che occupino fino a quindici dipendenti sono costituite rappresentanze sindacali elettive interaziendali con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. (Costituzione delle rappresentanze sindacali elettive)

1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali elettive compete singolarmente o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali.

2. Possono presentare proprie liste le associazioni sindacali, i comitati o altre formazioni associative di lavoratori dell’unità produttiva o amministrativa cui aderiscano, mediante firme poste in calce alla lista, non meno di tre per cento degli occupati nell’unità produttiva o amministrativa; per l’unità produttiva e amministrativa con aventi diritto al voto superiori a duemila unità, il requisito è stabilito in sessanta firme.

3. I quadri possono presentare proprie liste che abbiano l’adesione di almeno il dieci per cento degli appartenenti alla categoria.

4. Ogni formazione sindacale o gruppo di lavoratori che si proponga di partecipare alle elezioni deve comunicare, con le modalità previste, la lista dei propri candidati, nonché i nomi dei membri del comitato elettorale e degli scrutatori da essa prescelti.

5. I candidati, i membri del comitato elettorale e gli scrutatori devono essere dipendenti occupati nell’unità di lavoro; i membri del comitato elettorale e gli scrutatori non possono essere candidati.

6. I candidati di ogni lista non possono essere superiori al doppio del numero dei componenti le rappresentanze sindacali elettive.

Art. 5. (Disciplina elettorale).

1. I soggetti che anno assunto l’iniziativa formano con i rappresentanti delle liste presentate una commissione elettorale che garantisce il regolare andamento delle varie fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Nel caso che i votanti siano inferiori al 50 per cento più uno degli aventi diritto, il mandato dei componenti la rappresentanza sindacale elettiva è ridotto a dodici illesi.

2. Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i quali pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i termine del mese di gennaio di ciascun anno successivo.

3. Dell’indizione delle elezioni è data tempestiva notizia al datore di lavoro perché metta a disposizione tutto quanto occorre per lo svolgimento. Le imprese o le unità amministrative di cui all’articolo sono tenute ad adottare misure tecniche ed organizzative che consentano il regolare svolgimento delle elezioni e la segretezza del voto e a fornire al comitato elettorale l’elenco nominativo degli aventi diritto al voto. L’indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutti i lavoratori. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 non è possibile presentare lista. La data delle elezioni viene fissata dal comitato elettorale tra i trenta e i quaranta giorni successivi al termine per la presentazione delle liste, con comunicazione da affiggere negli spazi di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio I 970, n. 300, o, in difetto, in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

4. I soggetti di cui all’articolo 4 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni , per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all’indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione degli eletti.

5. Su richiesta del 20 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto la rappresentanza sindacale elettiva o i soggetti di cui all’articolo 4 sono tenuti ad indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei volanti si possono indire nuove elezioni.

Art. 6. (Modalità. delle elezioni)

1. Hanno diritto a partecipare all’elezione delle rappresentanze sindacali elettive tutti dipendenti occupati nell’unità di lavoro ai sensi del comma 2 dell’articolo 2. Gli eletti vengono proclamati dal comitato elettorale immediatamente dopo la ricezione, da parte del presidente del seggio, del verbale relativo allo scrutinio.

2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere le lavoratrici e i lavoratori occupati nell’unità di lavoro.

3. I verbali degli scrutini, nei quindici giorni successivi, devono essere inviati alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio che pubblica, al termine del mese di gennaio di ogni anno, percentuali e voti riportati da ciascuna formazione sindacale o gruppo di lavoratori rispetto al totale dei voti espressi per ogni categoria o comparto definiti contrattualmente.

Art. 7. (Diritti delle rappresentanze sindacali elettive e dei loro componenti).

1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali elettive e ai loro componenti competono:

a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, .n. 300;

b) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell’articolo 21 della legge 20 1970, n. 300.

c) il diritto di affissione di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l’accesso al sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie d’interesse sindacale;

d) il diritto di disporre di locali idonei di cui all’articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n.300;

e) il potere di negoziare le condizioni di lavoro e ogni altra questione attinente all’attività lavorativa; tale potere negoziale concerne sia i contratti collettivi di lavoro, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia gli accordi aziendali contenenti la disciplina di specifiche questioni.

2. I componenti della rappresentanza sindacale elettiva godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

3. Per lo svolgimento del loro mandata i soggetti di cui al comma 2 possono usufruire di permessi con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970.1 permessi retribuiti non possono essere inferiori a novantasei ore annue per ogni componente la rappresentanza sindacale elettiva

4. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, le rappresentanze sindacali elettive e i loro componenti sono legittimati a ricorrere all’azione di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

5. Le rappresentanze sindacali (RSU-RSA) elette con criteri difformi da quelli rinnovate, a pena di decadenza, entro sei mesi previsti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. (Formazione del contratto collettivo di lavoro nazionale o territoriale o dell’accordo aziendale, con efficacia erga omnes).

1. Affinché il contratto collettivo di lavoro o l’accordo aziendale acquisti efficacia vincolante per tutti gli occupati è necessario che lo stesso, una volta approvato dalla maggioranza dei componenti le rappresentanze sindacali elettive, venga successivamente ratificato dalla maggioranza dei presenti all’assemblea degli occupati, convocata allo scopo

2. Il contratto o l’accordo collettiva continua a produrre i propri effetti dopo la scadenza o dopo la disdetta fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo. Alla negoziazione del contratto di lavoro o dell’accordo aziendale hanno diritti di partecipare, previa informazione al datore di lavoro, rappresentanti sindacali o esperti designati dai sindacati rappresentativi della provincia.

3. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai contratti collettivi stipulati a livello provinciale o regionale, vincolanti per tutti gli occupati.

Art. 9. (Elezione dei delegati per la formazione delle rappresentanze sindacali di categoria)

1. Le rappresentanze sindacali elettive eleggono al proprio interno i delegati, che a livello provinciale, regionale e nazionale concorrono a formare le rappresentanze sindacali di categoria.

2. Hanno diritto a partecipare all’elezione tutti i componenti la rappresentanza sindacale elettiva della categoria nel relativo ambito territoriale.

3. Il numero dei delegati è stabilito con accordo dalle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, in ciascun ambito territoriale; tale numero deve comunque consentire a qualsiasi Organizzazione sindacale che abbia superato il 5 per cento dei voti espressi nell’ambito territoriale di riferimento l’elezione di almeno un delegato.

4. Avvenuta la proclamazione degli eletti, ciascuna organizzazione sindacale o gruppo di lavoratori che abbia ottenuto l’elezione di uno o più candidati, provvede, nei quindici giorni successivi, a integrare la rappresentanza sindacale di categoria con un numero di componenti pari a quello degli eletti nella propria lista,

5. Alla rappresentanza sindacale di categoria integrata ai sensi dei commi 3 e 4 compete il potere di stipulare il contratto collettivo di lavoro per l’ambito territoriale che le è proprio.

Art. 10. (Indizione dei referendum).

Il referendum può essere richiesto, entro trenta giorni dalla data di stipula, da un numero di lavoratori pari al 10 per cento di quelli appartenenti al settore interessato; nel caso del contratto collettivo nazionale la richiesta deve essere sottoscritta dal 3 per cento dei lavoratori interessati con un limite massimo di l0 diecimila lavoratori, entro quarantacinque giorni dalla data di stipula. L’indizione dei referendum e le modalità di svolgimento sono disciplinati con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.