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CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

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Arturo Salerni

 

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CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

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CAPO V

GARANZIE DEMOCRATICHE PER L.’ ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI RAPPRESENTATIVI

Art. 24. (Condizione per l’esercizio dei poteri delle organizzazioni sindacali rappresentative).

1. Le organizzazioni sindacali che raggiungono le percentuali di adesioni o di consensi di cui all’articolo 6, per esercitare i poteri previsti dal capo IV della presente legge devono adottare statuti che sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

Art. 25. (Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all’applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione.

2. Al primo comma dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole “ organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse ” Sono inserite le seguenti: “ ovvero dei rappresentanti nazionali delle associazioni medesime, qualora il dedotto comportamento abbia portata o esplichi efficacia eccedente l’ambito locale ”.

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Art. 26. (Modalità di versamento dei contributi associativi)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti i seguenti:

“I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura del datore di lavoro.

I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l’esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà ”.

Art. 27. (Disposizioni particolari per i lavoratori agricoli, i disoccupati e i lavoratori in mobilità)

1. I lavoratori agricoli titolari dell’indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione, nonché i beneficiari dell’indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari dì integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) hanno facoltà di cedere, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura degli enti medesimi.

2. I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l’esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.

3. La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

4. La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà -

Art. 28. (Contributi associativi derivati da pensioni).

1. Il primo comma dell’articolo 23-octcies del decreto-legge 30 giugno 1972,n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dai seguenti:

I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, e comunque per un solo trattamento pensionistico, dell’assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o dì altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, hanno facoltà di cedere, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura degli enti medesimi.

Appositi accordi tra enti previdenziali ed organizzazioni sindacali possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l’esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà ”.

Art. 29. (Versamenti delle aziende).

1. Le aziende e gli enti, con cadenza bimestrale, inviano a ciascuna organizzazione sindacale l’elenco nominativo degli iscritti aggregati per i livelli di inquadramento e le relative somme cedute.

Art. 30. (Abrogazioni).

1. L’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e il comma i dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono abrogati.