Costituzione Europea: apoteosi dell’ipocrisia liberista
Arturo Salerni
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Si confermano le prerogative della Corte di Giustizia dell’Unione
europea, della Corte dei Conti, del Comitato delle Regioni, del Comitato
economico e sociale e della Banca centrale europea che unitamente alle banche
centrali nazionali costituisce il Sistema europeo di banche centrali, con l’obiettivo
principale del mantenimento della stabilità dei prezzi.
L’eurosistema è invece costituito dalla banca centrale
europea e dalle banche nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (e
la banca centrale europea “ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione
dell’euro”).
5. Per ciò che concerne gli atti legislativi (ovvero le
leggi e le leggi quadro europee essi sono adottati congiuntamente dal Parlamento
europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, ma in taluni casi essi
possono essere adottati - anche su iniziativa di un gruppo di Stati membri o su
raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di
Giustizia o della banca europea per gli investimenti - dal Parlamento con la
partecipazione del Consiglio o dal Consiglio con la partecipazione del
Parlamento.
Per quando riguarda invece gli atti non legislativi si
prevede la competenza del Consiglio europeo per le decisioni, del Consiglio,
della Commissione ed in alcuni casi della Banca centrale per i regolamenti.
Per quanto riguarda il ruolo delle parti sociali, l’art.
I-47 recita: “L’Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti
sociali a livello dell’Unione, tenendo conto della diversità dei sistemi
nazionali; facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro
autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione
contribuisce al dialogo sociale”.
Nel titolo relativo all’appartenenza all’Unione - titolo
IX della parte I del trattato costituzionale approvato dalla Commissione
intergovernativa - si prevede che il Consiglio - su iniziativa di un terzo degli
Stati membri o del Parlamento europeo o su proposta della Commissione - “può
adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente vizio di
violazione da parte di uno Stato membro dei valori di cui al punto I-2”,
con la maggioranza dei quattro quinti del Consiglio e previa approvazione del
Parlamento europeo.
Ebbene in questo caso, in cui si suppone esistere una
gravissima violazione in ordine agli elementi fondamentali su cui si fonda l’Unione
effettuate le prescritte procedure in contraddittorio - si può giungere alla
sospensione di “alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione
dall’applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro
del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle
possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e gli obblighi
delle persone fisiche e giuridiche” (art. I-58).
6. Abbiamo voluto richiamare alcuni elementi di modifica
del testo della I parte costituzionale, rispetto a quanto approvato dalla
Convenzione (che abbiamo già avuto modo di esaminare nei precedenti numeri
della rivista). Abbiamo peraltro già ampiamente analizzato in precedenti
interventi su Proteo il contenuto della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, che entra nel trattato costituzionale costituendone la II
parte, con i suoi titoli su dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà,
cittadinanza, giustizia.
Va rilevato con riferimento sempre alla II parte del trattato
costituzionale che nella versione approvata dalla Conferenza intergovernativa
restano inalterate le formulazioni dell’art. 51 e dell’art. 52 approvate
dalla Convenzione e su di esse val la pena ritornare anche perché da esse si
può cogliere un sintomo del non elevato grado di operatività e cogenza nella
fissazione di principi costituzionali europei rispetto alle norme ordinarie sia
dell’Unione che dei singoli Stati membri nonché il rapporto tra i principi
fondamentali europei e previsioni contenute nelle carte costituzionali degli
stati aderenti.
Recita l’art. II-51: “1. Le disposizioni della
presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione
nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli stati membri
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti
soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione
secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze
conferite all’Unione in altre parti della Costituzione.
2. La presente Carta non estende l’ambito di applicazione
del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né
introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le
competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.”
Recita l’art. II-52: “1. Eventuali limitazioni all’esercizio
dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e
libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali
altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti
a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente
disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione
più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali
quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali
diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei
principi possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi adottati da
istituzioni, organi ed organismi dell’Unione e da atti di Stati membri
allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione, nell’esercizio delle
loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice
solo ai fini dell’interpretazione e del controllo della legalità di detti
atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi
nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel
debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione
della Carta dei diritti fondamentali”.
Ciò che si può particolarmente notare nella lettura del
testo riportato è anche la relativizzazione della portata delle disposizioni
contenute nella Carta (elaborata a Nizza nel 2000 ed inserita nel 2004 nel
trattato costituzionale quale parte II), innanzitutto con quella insidiosa
distinzione tra principi e diritti ricavabile dal quinto paragrafo dell’art.
II-52.
Si aggiungano, per una lettura più completa in ordine alla
portata ed alla vincolatività dei principi fissati nella Carta (e quindi nel
trattato fondamentale), i dispositivi contenuti negli articoli che chiudono la
II parte del testo approvato a Bruxelles nel giugno 2004 dalla Conferenza
intergovernativa.
Art. II-53: “Nessuna disposizione della presente Carta
deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione,
dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti
contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli
Stati membri”.
Art. II-54: “Nessuna disposizione della presente Carta
deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività
o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella
presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di
quelle previste dalla presente Carta”.
7. La terza parte del trattato costituzionale - del cui
testo cominciamo in questo articolo l’esame sia pure sommario ed in attesa
della pubblicazione del testo definitivo - è quella su cui si sono appuntate le
critiche più incisive da parte delle componenti sociali, sindacali e delle
sinistre, perché in essa si riproduce e si fissa lo spirito neoliberista che ha
segnato tanti dei passaggi della faticosa costruzione dell’Unione (si pensi
innanzitutto ai vincoli ed alla filosofia che hanno caratterizzato il trattato
di Maastricht).
La terza parte del trattato costituzionale porta quale
rubrica “le politiche e il funzionamento dell’Unione”, è
ponderosissima (in quanto si compone di 342 articoli), ed è suddivisa in sette
titoli, spesso riporta norme contenute in precedenti trattati.
Il primo titolo della III parte (“disposizioni di
carattere generale”) si apre con una serie di disposizioni aventi un
contenuto metodologico e programmatico: “L’Unione assicura la coerenza
tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte [ovvero la parte
in cui i principi si trasformano in politiche], tenendo conto dell’insieme
dei suoi obiettivi e in conformità del principio di attribuzione delle
competenze” (art. III-1); “L’azione dell’Unione a norme della
presente parte mira ad eliminare le inuguaglianze e a promuovere la parità tra
uomini e donne” (art. III-2); “Nella definizione e nell’attuazione
delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l’Unione tiene conto
delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato,
la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione
sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute
umana” (art. III-2 bis); “Nella definizione e nell’attuazione delle
politiche e azioni di cui alla presente parte l’Unione mira a combattere le
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o
le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”(art.
III-3); “Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere
integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione
di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo
sviluppo sostenibile” (art. III-4, che riporta l’articolo 6 del Trattato
istitutivo della Comunità europea); “Nella definizione e nell’attuazione
di altre politiche o azioni dell’Unione sono prese considerazione le esigenze
inerenti alla protezione dei consumatori” (art. III 5, che riporta l’articolo
153 paragrafo 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
Ed ancora si parla di compatibilità delle politiche dell’Unione
con le esigenze di benessere degli animali “in quanto esseri senzienti”
e con quelle del funzionamento dei servizi di interesse economico generale.
È stato importante dilungarci nel richiamare i principi di
cui al titolo I della parte III del trattato costituzionale dell’Unione
Europea in quanto occorrerà analizzare quanto sia nella redazione dell’intera
parte III che negli altri normativi - attuali e futuri - dell’Unione quanto le
elencate esigenze e gli indicati obiettivi, principi e valori siano
effettivamente salvaguardati o quanto esse ed essi cedano il passo di fronte
alle esigenze del sistema produttivo e del mercato.
8. Il titolo II della III parte del trattato
costituzionale è dedicato a “non discriminazione e cittadinanza”.
Si stabilisce che la legge o la legge quadro europea può
disciplinare il divieto delle discriminazioni e può stabilire le misure “necessarie
per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale”: ma tale normativa deve essere adottata dal Consiglio “all’unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo”. Basta quindi che un solo
governo dei venticinque Stati membri si opponga perché una legge o una legge
quadro in materia non venga adottata.