CAMERA DEI DEPUTATI, PROPOSTA DI LEGGE N. 3831

d’iniziativa del deputato GARDIOL [1]

Presentata il 5 giugno 1997

“Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacale”

ONOREVOLI COLLEGHI ! - La crisi che il sindacato confederale sta attraversando, collegata all’emergere di nuovi soggetti sociali portatori di interessi generali o particolari, ha determinato la necessità di una complessiva riforma normativa che, prendendo le mosse dall’articolo 39 della Costituzione, nel quale è prevista e riconosciuta la libertà di organizzazione sindacale definisca le nuove norme per la regolamentazione della vita dei sindacati, verificando concretamente il consenso espresso dai lavoratori.

I risultati dei referendum dell’ 11 giugno 1995, indetti e votati dai cittadini per favorire il pluralismo sindacale, hanno concretamente prodotto una situazione di incertezza normativa che rende indispensabile un nuovo strumento legislativo. I risultati dei referendum hanno determinato il venir meno della normativa sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego e nel settore privato. Infatti, oggi l’agibilità sindacale è riconosciuta esclusivamente alle organizzazioni firmatarie di contratti nazionali, dando conseguentemente potere alle associazioni datoriali nel decidere sulla concreta possibilità di agire da parte del sindacato dei lavoratori.

Inoltre è indispensabile che la legge disciplini i criteri di elezione dei rappresentanti dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che attualmente sono eletti sulla base di un accordo interconfederale con una quota di centotredici dei componenti di nomina d’ufficio da parte delle organizzazioni tradizionali.

La presente proposta di legge ha l’obiettivo di assicurare ai lavoratori regole democratiche per l’elezione di propri rappresentanti nei luoghi di lavoro, sia che si tratti di rappresentanze sindacali elettive o di delegati alla sicurezza o dei comitati europei d’azienda, riconoscendo in capo agli eletti la titolarità del diritto di contrattazione e le necessarie agibilità sindacali. La presente proposta di legge tende altresì a garantire ai lavoratori il diritto di decidere sugli accordi, sull’elezione dei componenti degli organi collegiali degli enti previdenziali, delle commissioni per l’impiego, introducendo forme di tutela per il lavoro atipico connotato da un carattere coordinato e integrato nell’organizzazione del datore di lavoro (lavoratori soci cooperatori, lavoratori con ritenuta al 19 per cento, eccetera); sono previsti l’obbligo della reintegrazione nel posto di lavoro o per i licenziamenti attuati senza giusta causa, la possibilità di revoca delle dimissioni per contrastare la piaga delle dimissioni in bianco fatte firmare alle lavoratrici all’atto dell’assunzione, una valida tutela in caso di recessione da parte del lavoratore per giusta causa, rendendo effettivo il divieto di trattamenti economici discriminatori e garantendo l’ indisponibilità dei diritti soggettivi dei lavoratori.

La presente proposta di legge prevede inoltre la parità di diritti tra le organizzazioni che raggiungono una soglia di rappresentatività ai vari livelli (aziendale, provinciale, regionale, nazionale) e tana base minima di diritti per tutte le organizzazioni sindacali regolarmente costituite.

Infine, la presente proposta di legge detta norme per i contributi dei singoli associati alle organizzazioni sindacali.

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CAPO I

COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI ELETTIVE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1. (Rappresentanza sindacale elettiva).

1. In tutte le unità di lavoro o amministrative Comprese quelle della pubblica amministrazione individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori hanno diritto di eleggere una rappresentanza sindacale elettiva L’elezione avviene sul la. base dei seguenti principi:

a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori:

b) voto segreto su liste e con sistema proporzionale;

c) periodicità delle elezioni biennale a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 2. (Numero dei componenti della rappresentanza sindacale elettiva)

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi la rappresentanza sindacale elettiva è così composta:

a) nelle unità produttive e amministrative fino a cinquanta addetti: quattro componenti;

b) nelle unità produttive e amministrative da cinquantuno a duecento addetti: componenti;

c) nelle unità produttive e amministrative da duecentuno a tremila addetti: da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione di trecento;

d) nelle unità produttive e amministrative con più di tremila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiungono sei componenti ogni quattrocento addetti o frazione di quattrocento per il numero di addetti superiore a tremila.

2. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e die lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.

Art. 3. (Rappresentanze sindacali elettive nelle unità fino a quindici dipendenti).

1. Nelle unità che occupino fino a quindici dipendenti sono costituite rappresentanze sindacali elettive interaziendali con modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. (Costituzione delle rappresentanze sindacali elettive)

1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali elettive compete singolarmente o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali.

2. Possono presentare proprie liste le associazioni sindacali, i comitati o altre formazioni associative di lavoratori dell’unità produttiva o amministrativa cui aderiscano, mediante firme poste in calce alla lista, non meno di tre per cento degli occupati nell’unità produttiva o amministrativa; per l’unità produttiva e amministrativa con aventi diritto al voto superiori a duemila unità, il requisito è stabilito in sessanta firme.

3. I quadri possono presentare proprie liste che abbiano l’adesione di almeno il dieci per cento degli appartenenti alla categoria.

4. Ogni formazione sindacale o gruppo di lavoratori che si proponga di partecipare alle elezioni deve comunicare, con le modalità previste, la lista dei propri candidati, nonché i nomi dei membri del comitato elettorale e degli scrutatori da essa prescelti.

5. I candidati, i membri del comitato elettorale e gli scrutatori devono essere dipendenti occupati nell’unità di lavoro; i membri del comitato elettorale e gli scrutatori non possono essere candidati.

6. I candidati di ogni lista non possono essere superiori al doppio del numero dei componenti le rappresentanze sindacali elettive.

Art. 5. (Disciplina elettorale).

1. I soggetti che anno assunto l’iniziativa formano con i rappresentanti delle liste presentate una commissione elettorale che garantisce il regolare andamento delle varie fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, sempre che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Nel caso che i votanti siano inferiori al 50 per cento più uno degli aventi diritto, il mandato dei componenti la rappresentanza sindacale elettiva è ridotto a dodici illesi.

2. Sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i quali pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i termine del mese di gennaio di ciascun anno successivo.

3. Dell’indizione delle elezioni è data tempestiva notizia al datore di lavoro perché metta a disposizione tutto quanto occorre per lo svolgimento. Le imprese o le unità amministrative di cui all’articolo sono tenute ad adottare misure tecniche ed organizzative che consentano il regolare svolgimento delle elezioni e la segretezza del voto e a fornire al comitato elettorale l’elenco nominativo degli aventi diritto al voto. L’indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutti i lavoratori. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 non è possibile presentare lista. La data delle elezioni viene fissata dal comitato elettorale tra i trenta e i quaranta giorni successivi al termine per la presentazione delle liste, con comunicazione da affiggere negli spazi di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio I 970, n. 300, o, in difetto, in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

4. I soggetti di cui all’articolo 4 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni , per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all’indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione degli eletti.

5. Su richiesta del 20 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto la rappresentanza sindacale elettiva o i soggetti di cui all’articolo 4 sono tenuti ad indire una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei volanti si possono indire nuove elezioni.

Art. 6. (Modalità. delle elezioni)

1. Hanno diritto a partecipare all’elezione delle rappresentanze sindacali elettive tutti dipendenti occupati nell’unità di lavoro ai sensi del comma 2 dell’articolo 2. Gli eletti vengono proclamati dal comitato elettorale immediatamente dopo la ricezione, da parte del presidente del seggio, del verbale relativo allo scrutinio.

2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere le lavoratrici e i lavoratori occupati nell’unità di lavoro.

3. I verbali degli scrutini, nei quindici giorni successivi, devono essere inviati alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio che pubblica, al termine del mese di gennaio di ogni anno, percentuali e voti riportati da ciascuna formazione sindacale o gruppo di lavoratori rispetto al totale dei voti espressi per ogni categoria o comparto definiti contrattualmente.

Art. 7. (Diritti delle rappresentanze sindacali elettive e dei loro componenti).

1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali elettive e ai loro componenti competono:

a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, .n. 300;

b) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell’articolo 21 della legge 20 1970, n. 300.

c) il diritto di affissione di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l’accesso al sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie d’interesse sindacale;

d) il diritto di disporre di locali idonei di cui all’articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n.300;

e) il potere di negoziare le condizioni di lavoro e ogni altra questione attinente all’attività lavorativa; tale potere negoziale concerne sia i contratti collettivi di lavoro, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia gli accordi aziendali contenenti la disciplina di specifiche questioni.

2. I componenti della rappresentanza sindacale elettiva godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

3. Per lo svolgimento del loro mandata i soggetti di cui al comma 2 possono usufruire di permessi con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970.1 permessi retribuiti non possono essere inferiori a novantasei ore annue per ogni componente la rappresentanza sindacale elettiva

4. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, le rappresentanze sindacali elettive e i loro componenti sono legittimati a ricorrere all’azione di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

5. Le rappresentanze sindacali (RSU-RSA) elette con criteri difformi da quelli rinnovate, a pena di decadenza, entro sei mesi previsti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8. (Formazione del contratto collettivo di lavoro nazionale o territoriale o dell’accordo aziendale, con efficacia erga omnes).

1. Affinché il contratto collettivo di lavoro o l’accordo aziendale acquisti efficacia vincolante per tutti gli occupati è necessario che lo stesso, una volta approvato dalla maggioranza dei componenti le rappresentanze sindacali elettive, venga successivamente ratificato dalla maggioranza dei presenti all’assemblea degli occupati, convocata allo scopo

2. Il contratto o l’accordo collettiva continua a produrre i propri effetti dopo la scadenza o dopo la disdetta fino a che non intervenga un nuovo contratto o accordo collettivo. Alla negoziazione del contratto di lavoro o dell’accordo aziendale hanno diritti di partecipare, previa informazione al datore di lavoro, rappresentanti sindacali o esperti designati dai sindacati rappresentativi della provincia.

3. Il comma 1 del presente articolo si applica anche ai contratti collettivi stipulati a livello provinciale o regionale, vincolanti per tutti gli occupati.

Art. 9. (Elezione dei delegati per la formazione delle rappresentanze sindacali di categoria)

1. Le rappresentanze sindacali elettive eleggono al proprio interno i delegati, che a livello provinciale, regionale e nazionale concorrono a formare le rappresentanze sindacali di categoria.

2. Hanno diritto a partecipare all’elezione tutti i componenti la rappresentanza sindacale elettiva della categoria nel relativo ambito territoriale.

3. Il numero dei delegati è stabilito con accordo dalle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, in ciascun ambito territoriale; tale numero deve comunque consentire a qualsiasi Organizzazione sindacale che abbia superato il 5 per cento dei voti espressi nell’ambito territoriale di riferimento l’elezione di almeno un delegato.

4. Avvenuta la proclamazione degli eletti, ciascuna organizzazione sindacale o gruppo di lavoratori che abbia ottenuto l’elezione di uno o più candidati, provvede, nei quindici giorni successivi, a integrare la rappresentanza sindacale di categoria con un numero di componenti pari a quello degli eletti nella propria lista,

5. Alla rappresentanza sindacale di categoria integrata ai sensi dei commi 3 e 4 compete il potere di stipulare il contratto collettivo di lavoro per l’ambito territoriale che le è proprio.

Art. 10. (Indizione dei referendum).

Il referendum può essere richiesto, entro trenta giorni dalla data di stipula, da un numero di lavoratori pari al 10 per cento di quelli appartenenti al settore interessato; nel caso del contratto collettivo nazionale la richiesta deve essere sottoscritta dal 3 per cento dei lavoratori interessati con un limite massimo di l0 diecimila lavoratori, entro quarantacinque giorni dalla data di stipula. L’indizione dei referendum e le modalità di svolgimento sono disciplinati con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, a cura del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

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CAPO II

DIRITTI DEI LAVORATORI

Art. 11. (Diritti indisponibili).

1. L’approvazione da parte dell’assemblea dei lavoratori occupati nell’unità interessata è necessaria anche nelle ipotesi in cui venga rinegoziato, con riferimento a uno specifico gruppo o settore dell’unità. di lavoro, un diritto di origine contrattuale.

2. I contratti e gli accordi collettivi non possono disporre dei diritti soggettivi dei lavoratori..

3. I contratti e gli accordi collettivi non possono derogare alle disposizioni vigenti, salvo che queste lo consentono espressamente.

4. Sono comunque fatte salve le clausole più favorevoli ai lavoratori.

5. Salvo il caso previsto al comma 4, le clausole dei contratti e degli accordi collettivi difformi dalle disposizioni vigenti inderogabili sono sostituite di diritto dalle norme suddette. I contratti e gli accordi collettivi non possono derogare alle clausole di contratti o di accordi collettivi di diverso livello, salvo che queste ultime lo consentano espressamente e fatte salve, comunque, le clausole più favorevoli ai lavoratori.

6. Per accertare se la clausola collettiva è meno favorevole ai lavoratori della norma legislativa o di altra norma collettiva, occorre valutare la disciplina complessivamente disposta per il medesimo istituto

7. La clausola contrattuale che introduce una disciplina meno favorevole ai lavoratori rispetto a quella prevista dalla legge non acquista efficacia se non viene ratificata mediante referendum tra i lavoratori interessati con voto favorevole della maggioranza dei votanti.

8. Il nuovo contratto o accordo collettivo può essere rifiutato da singoli settori di lavoratori mediante referendum di separazione nei confronti dei lavoratori che hanno rifiutato il nuovo contratto o accordo collettivo continua ad applicarsi il contratto l’accordo collettivo precedente.

9. Ai fini di cui al comma 1 s’intende per singolo settore di lavoratori un insieme di addetti che presenti caratteristiche omogenee in relazione all’oggetto, al luogo o al tempo della prestazione lavorativa.

Art. 12. (Trattamenti economici discriminatori)

1. E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio ai sensi dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Tutti i lavoratori hanno pari diritti e, a parità di lavoro, medesimi retribuzioni e inquadramenti.

2. È vietata la concessione di retribuzioni differenziate tra lavoratori svolgenti, a parità di lavoro prestato, mansioni analoghe, salvo diverse previsioni normative o contrattuali.

3. Il pretore, su domanda del lavoratore nei cui confronti è stata attuata la discriminazione ai sensi dei commi 1 e 2, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro ad accertare e con effetto retroattivo l’inquadramento o la retribuzione del dipendente discriminato al livello di quella del dipendente avvantaggiato.

Art. 13. (Reintegrazione nel posto di lavoro e recessione per giusta causa).

1. All’articolo 2118 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Il giudice del lavoro stabilisce nella sentenza o nel provvedimento con i quali ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro le modalità di esecuzione della stessa. La non ottemperanza è punita con la pena di cui all’articolo 650 del codice penale e la condanna alla pena detentiva comporta l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 35-bis del codice penale.

Al prestatore di lavoro che recede per giusta causa dal contratto di lavoro a tempo indeterminato compete l’indennità sostitutiva di preavviso, oltre a un’ulteriore indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Tale indennità può essere ridotta sino alla metà dal giudice per comprovata lievità dell’inadempimento del datore di lavoro; può però essere aumentata sino a trenta mensilità nei casi di inadempimento di particolare gravità. Nelle imprese che occupino più di duecento dipendenti e nei casi particolarmente gravi il giudice può anche disporre, in aggiunta all’indennità di cui sopra, il pagamento, in favore del prestatore di lavoro, di una somma corrispondente alla normale retribuzione mensile, fino al reperimento di una nuova occupazione. La revoca delle dimissioni, che determina la ricostituzione immediata del rapporto, deve essere comunicata al datore di lavoro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sette giorni da quello delle dimissioni “.

2. All’articolo 2118 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“ Le dimissioni del prestatore di lavoro possono essere revocate con effetto retroattivo con la perdita del trattamento economico dal giorno delle dimissioni sino a quello della revoca delle stesse ”.

Art. 14. (Tutela del lavoro atipico).

1. A tutti i rapporti di lavoro che siano connotati da un carattere coordinato e continuativo e integrati nell’organizzazione del datore di lavoro per la realizzazione dei fini da questi perseguiti si applicano le norme di cui all’articolo 18 e al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

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CAPO III

POTERI NEGOZIALI DELL’ ASSEMBLEA DEGLI OCCUPATI

Art.15. (Convocazione dell’assemblea degli occupa ti e modifica all ‘articolo 20 della legge 20maggio 1970, n. 300).

1. Il primo comma dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

L’organizzazione sindacale rappresentativa o il gruppo di lavoratori che nell’unità di lavoro raccolga, a tal fine, l’adesione o le firme di almeno il 10 per cento degli occupati, ovvero di almeno cento occupati nelle unità di lavoro o amministrative con più di 3 mila dipendenti, ha facoltà di convocare l’assemblea degli occupati durante l’orario di lavoro, nei limiti di quindici ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione “.

2. Il terzo comma dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente;

Alle riunioni ed alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato nonché esperti designati dalle associazioni sindacali”.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE

Art. 16. (organizzazione sindacale rappresentativa a livello di unità produttive o amministrativa, provinciale, regionale e nazionale).

1. E’ organizzazione sindacale rappresentativa quella che in una unità produttiva o amministrativa, individuata ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, ed in ogni unità provincia o regione, o a livello nazionale, raggiunga almeno uno dei seguenti indici:

A) produttiva o consenso pari al 5 per cento espressi nell’elezione delle cariche sindacali elettive;

B) a livello provinciale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell’elezione delle rappresentanze sindacali elettive della provincia da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall’ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione.

C) a livello regionale; consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell’elezione delle rappresentanze sindacali elettive della regione da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall’ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione;

D) a livello nazionale: consenso pari al 3 per cento dei voti espressi nell’elezione delle rappresentanze sindacali elettive da parte degli occupati nella medesima categoria definita dall’ambito di applicazione del contratto nazionale o comparto della pubblica amministrazione.

2. In ogni caso, per acquisire la qualifica di sindacato rappresentativo, ai vari livelli, le organizzazioni sindacali dei quadri devono aver ricevuto adesioni non inferiori al 10 per cento degli appartenenti alla categoria dei “quadri”.

3. Ogni organizzazione rappresentativa in almeno quattro settori o comparti nazionali è componente di diritto del Consiglio nazionale dell’economia e lavoro (CNEL) con propri rappresentanti.

Le designazioni nel CNEL dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, dei lavoratori autonomi nonché delle imprese CNEL sono effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale in almeno quattro categorie o comparti sono consultate in sede governativa su questioni di interesse generale.

Art. 17. (Modifica all’articolo 14 della legge 20 maggio /970, n. 300).

1. All’articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

A tutte le associazioni sindacali, indipendentemente dal grado di rappresentatività, deve essere garantito il diritto di cui all’articolo 25 nonché l’utilizzo del sistema informatico aziendale per comunicare ai lavoratori notizie di interesse sindacale ”.

Art. 18. (Diritti dell’associazione sindacale rappresentativa).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 17 della presente legge, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto ad usufruire di un idoneo locale per le riunioni, indire assemblee fuori e durante l’orario di lavoro secondo modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Il diritto di convocare assemblee fuori e durante l’orario di lavoro per un massimo di due ore compete nella fase elettorale anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell’articolo 4.

2. Ogni organizzazione sindacale rappresentativa nelle province ha facoltà di convocare l’assemblea degli occupati nell’unità di lavoro, cui può partecipare un rappresentante dell’organizzazione sindacale; anche all’assemblea convocata, ai sensi del presente comma, si applicano le norme di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 15 della presente legge.

3. È fatto obbligo alle imprese di convocare le organizzazioni sindacali rappresentative per l’espletamento di procedure derivanti da norme contrattuali o di legge e per comunicazioni o negoziati su materie inerenti il rapporto di lavoro.

4. Il medesimo obbligo di cui al comma 3 è stabilito per le organizzazioni datoriali e le pubbliche amministrazioni in relazione alla contrattazione nazionale di categoria o di comparto o di livello territoriale. Viene inoltre espressamente introdotto il principio dell’obbligo di parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali previste come rappresentative ai vari livelli dalla presente legge. È fatto espresso divieto ai datori di lavoro di porre in. essere comportamenti che determinino una disparità di trattamento tra organizzazioni sindacali dello stesso livello. Qualunque violazione del principio di parità costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, o. 300, e successive modificazioni.

Art. 19. (Diritti dei lavoratori che ricoprono incarichi sindacali a livello provinciale, regionale o nazionale, e modificate alla legge 20 maggio 1970, n. 300).

1. Le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono cariche a livello provinciale, regionale o nazionale negli organi direttivi di un’organizzazione sindacale rappresentativa hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di novantasei ore su base annua.

2. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dall’articolo 31, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

3. Ai lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1, che non abbiano richiesto l’aspettativa si applica l’articolo 22 della legge 20 maggio 300.

4. La partecipazione alle trattative dei componenti la rappresentanza aziendale elettiva e dei lavoratori che ricoprono cariche negli organi direttivi di cui al comma 1 ai tini della retribuzione è considerata nei limiti dell’orario di lavoro normale giornaliero.

5. L’articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

6. Il secondo comma dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è abrogato.

Art. 20. (Diritti dell’associazione sindacale).

1. Assemblee non retribuite, fuori dall’orario di lavoro, possono essere convocate da tutti i sindacati regolarmente costituiti e da gruppi di lavoratori che raccolgono le firme di almeno il 3 per cento degli occupati, ovvero di almeno cento occupati nelle unità di lavoro con più di 3 mila dipendenti.

2. Alle assemblee possono partecipare previo preavviso, rappresentanti sindacali o esperti da questi designati.

3. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di richiedere permessi non retribuiti per la partecipazione dei lavoratori a convegni, congressi ed il diritto di riscuotere i contributi associativi attraverso la cessione di credito.

Art. 21. (Delegati alla sicurezza e comitati europei d’azienda)

1. L’elezione dei delegati alla sicurezza previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dei comitati europei d’azienda è regolata ai sensi degli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 22. (Elezione dei comitati di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali).

1. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori nei comitati di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, nella commissione nazionale per l’impiego ed in altri organismi aventi rilevanza pubblica, anche di ambito locale, che prevedono la partecipazione di rappresentanze delle organizzazioni sindacali avviene con elettorato attivo e passivo di tutti i lavoratori interessati, con voto segreto e con sistema proporzionale.

2. Possono presentare liste per le e elezioni previste dal presente articolo le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

3. Qualora le elezioni suddette non abbiano rilevanza nazionale possono presentare liste le organizzazioni sindacali che abbiano raggiunto in almeno quattro settori o comparti il consenso previsto dalle lettere b) o c) del comma 1 dell’articolo 16

Art. 23.(Elezione degli organismi scolastici)

1. Per l’elezione dei componenti del consiglio scolastico ai vari livelli e dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione in rappresentanza dei lavoratori sì applicano, per la presentazione delle liste i criteri previsti dall’articolo 4, comma 2.

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CAPO V

GARANZIE DEMOCRATICHE PER L.’ ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI RAPPRESENTATIVI

Art. 24. (Condizione per l’esercizio dei poteri delle organizzazioni sindacali rappresentative).

1. Le organizzazioni sindacali che raggiungono le percentuali di adesioni o di consensi di cui all’articolo 6, per esercitare i poteri previsti dal capo IV della presente legge devono adottare statuti che sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

Art. 25. (Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all’applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione.

2. Al primo comma dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole “ organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse ” Sono inserite le seguenti: “ ovvero dei rappresentanti nazionali delle associazioni medesime, qualora il dedotto comportamento abbia portata o esplichi efficacia eccedente l’ambito locale ”.

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Art. 26. (Modalità di versamento dei contributi associativi)

1. Dopo il primo comma dell’articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti i seguenti:

“I dipendenti pubblici e privati hanno facoltà di cedere, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile della retribuzione e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura del datore di lavoro.

I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l’esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà ”.

Art. 27. (Disposizioni particolari per i lavoratori agricoli, i disoccupati e i lavoratori in mobilità)

1. I lavoratori agricoli titolari dell’indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione, nonché i beneficiari dell’indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari dì integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) hanno facoltà di cedere, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi, nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura degli enti medesimi.

2. I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l’esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.

3. La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

4. La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà -

Art. 28. (Contributi associativi derivati da pensioni).

1. Il primo comma dell’articolo 23-octcies del decreto-legge 30 giugno 1972,n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è sostituito dai seguenti:

I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, e comunque per un solo trattamento pensionistico, dell’assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o dì altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, hanno facoltà di cedere, ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, alle proprie organizzazioni sindacali, per il pagamento dei contributi associativi nella misura stabilita dai competenti organi statutari, una quota mensile delle indennità erogate dagli enti previdenziali, mediante trattenute e versamenti da effettuare a cura degli enti medesimi.

Appositi accordi tra enti previdenziali ed organizzazioni sindacali possono stabilire ulteriori modalità per agevolare l’esercizio della facoltà di cui sopra garantendo la segretezza del versamento.

La cessione è revocabile in qualsiasi momento. La revoca ha efficacia dal bimestre successivo alla effettiva manifestazione di tale volontà.

La conferma periodica della adesione non può in ogni caso superare i quattro anni dalla precedente manifestazione di volontà ”.

Art. 29. (Versamenti delle aziende).

1. Le aziende e gli enti, con cadenza bimestrale, inviano a ciascuna organizzazione sindacale l’elenco nominativo degli iscritti aggregati per i livelli di inquadramento e le relative somme cedute.

Art. 30. (Abrogazioni).

1. L’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e il comma i dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono abrogati.


[1] Avvocato, Associazione Progetto Diritti; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES)- PROTEO.