Testo unificato delle proposte di legge elaborato dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nel mese di settembre 1998 a seguito dell’approvazione degli emendamenti.

Art.1. (Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un’intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti allo scopo di sollecitare una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l’intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto.

3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e competenze ditali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate.

4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano i coordinamenti eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.

Art.2. (Promozione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni a tal fine indette, compete, congiuntamente o singolarmente, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o nei livelli territoriali in cui si svolge l’elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell’azienda sia comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell’articolo 9, da parte di un’aliquota di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli addetti.

2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetta alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente.

3. Il diritto di presentare le liste compete altresì, oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell’unità lavorativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli occupati nella unità lavorativa. Nelle unità lavorative con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2 mila unità, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per cento della quota di occupati eccedente le 2 mila unità.

 

Art.3 (Disciplina elettorale).

1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all’articolo 8, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l’attuazione dei seguenti principi:

1) riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

2) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

3) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

4) periodicità triennale delle elezioni;

5) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell’anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

6) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

7) invalidità della consultazione nel caso abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto’ in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;

8) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

9) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori;

10) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

11) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a quindici dipendenti.

2. Della indizione delle elezioni di cui alla presente legge è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.

3. I soggetti di cui all’articolo 2 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all’indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle proclamazioni dei risultati.

4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Ciascuna lista presentata nomina, contestualmente, un rappresentante supplente.

5. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell’articolo 8 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza ai comitati stessi. L’istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull’istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l’istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all’annullamento delle operazioni elettorali.

6. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell’articolo 8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al CNEL, che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo.

7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate, nuove elezioni.

 

Art.4 (Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

1.Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all’articolo 1 è composta:

a) nelle unità produttive fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;

b) nelle unità produttive da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;

c) nelle unità produttive da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;

d) nelle unità produttive da duecentouno a tremila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera c) si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di duecento;

e)nelle unità produttive con più di tremila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera d) si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento.

2. Nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo 111 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. E’ esclusa, per essi, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo. Qualora i quadri occupati nell’unità produttiva raggiungano o superino il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria.

3. Per l’elezione delle rappresentanze delle figure di cui al comma 2, si procede all’istituzione di apposito collegio rispetto al quale esplicano l’elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.

4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze autonome, mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. E’ esclusa, per essi, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo.

5. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscano all’interno della medesima unità lavorativa.

Art.5. (Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).

1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, con l’assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative, i diritti all’informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze smdacali unitarie esercitano l’attività contrattuale sulle materie rinviate ad accordi decentrati.

2.Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell’impresa;

2) evoluzione occupazionale aziendale;

3) sicurezza e ambiente di lavoro;

4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell’articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di affissione, di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all’articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l’esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell’articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell’articolo 24 della medesima legge.

4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l’ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso:

a)nelle unità produttive fino a duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti dell’unità produttiva di riferimento;

b)nelle unità produttive con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:

1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa fra duecentouno e tremila unità;

2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore alle tremila unità;

5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell’unità produttiva o amministrativa.

6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

7. Nell’area di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell’ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.

8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell’articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n.300.

9. I diritti e le prerogative di cui al comma I vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.

10.Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all’azione di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

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Art.6 (Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni alle condizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell’orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell’orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell’articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

 

Art.7 (Competenza della magistratura del lavoro).

1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all’applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

 

Art.8 (Rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale).

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell’area contrattuale di riferimento.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell’impresa o nell’unità produttiva o ammistrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell’area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e 1 dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni desumibili dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale degli iscritti dell’ambito considerato, nonché dal numero di sottoscrizioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 4, nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell’ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e le citate percentuali sono elevate al 7 per cento.

4.Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. E’ considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale.

6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.

8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area.

9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un’apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emnna entro quindici giorni dalla richiesta.

10.I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

Art.9 (Adesione alle organizzazioni sindacali).

1. Ai sensi dell’articolo 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore può cedere all’organizzazione sindacale a cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti.

2. La cessione del credito di cui al comma i ha validità quadriennale. In caso di disdetta, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a far data dal sessantesimo giorno successivo.

3. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell’articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7 dell’articolo 8, i dati così raccolti.

4.Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali, diversa da quanto disposto dal comma 1.

5.Ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono comunque valide forme di adesione alle organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse.

6.Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un decreto ministeriale contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione di cui al comma 4 del presente articolo.

 

Art 10 (Efficacia dei contratti collettivi).

1. I contratti collettivi nazionali producono effetti nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, qualora siano sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali unitarie a livello aziendale o di unità produttive obbligano i datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i lavoratori.

2. Ai contratti collettivi di cui al comma I si applicano le disposizioni dell’articolo 2077 del codice civile.

3. Icontratti collettivi nazionali di cui al comma 1, nonché i contratti aziendali, sono immediatamente produttivi di effetti.

4. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative ai sensi dell’articolo 8 disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori in materia di verifica risolutiva dei contratti di cui al comma 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) possibilità che la richiesta di consultazione provenga dalle organizzazioni firmatarie dei contratti;

b) possibilità che la richiesta di consultazione provenga da una o più organizzazioni sindacali rappresentative o da un quorum significativo di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;

c) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;

d) definizione dei tempi entro cui la consultazione va richiesta e di quello necessario per il suo svolgimento, che ha luogo comunque non oltre sessanta giorni dalla stipula del contratto, prevedendo in ogni caso un termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni di cui alla lettera b) del presente comma;

e) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;

i) definizione dei quorum di partecipazione e di espressione della volontà dei lavoratori, ai fini della validità della consultazione;

g) definizione delle modalità di organizzazione e pubblicità della consultazione;

h) definizione delle modalità di esercizio delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell’espressione della volontà dei lavoratori.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 8, emana, nei tre mesi successivi, un regolamento contenente la disciplina sulla consultazione dei lavoratori sulla base e in coerenza con i criteri del medesimo comma 4.

6. Le modalità di organizzazione delle eventuali consultazioni dei lavoratori, sono definite in sede di contrattazione tra le parti.

 

Art.11 (Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro)

1. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tiene conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese, nonché della diffusione territoriale di queste ultime.

 

Art.12 (Norme transitorie e finali).

1. Le elezioni di cui all’articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le rappresentanze eventualmente già elette in base a contratti o accordi collettivi vigenti decadono una volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell’articolo 1.

2. Nella prima fase di applicazione della presente legge, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare nei successivi sessanta giorni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL e le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l’attuazione dei principi di cui al comma i e tenendo conto della disciplina contrattuale prevalente in materia.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma i o eventuali accordi tra le parti che integrano i contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati, manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai principi di cui al medesimo comma.

4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al termine ordinario di tre anni, al fine di consentire la realizzazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma i, numero 5.

5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali attualmente vigenti e, comunque, diverse da quelle previste dai commi i e 4 dell’articolo 9, mantengono la loro efficacia per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, l’assistenza alle rappresentanze sindacali unitarie nella contrattazione, di cui all’articolo 5, comma 1, è prestata anche dalle organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.