Rappresentanze sindacali elettive e struttura della contrattazione.
Arturo Salerni
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Un organismo elettivo nei posti di lavoro: la rappresentanza
sindacale unitaria. La crisi del modello di rappresentanza, contenuto nello
Statuto dei lavoratori, ha portato sulla scena questa nuova tipologia di
organismo sindacale.
In particolare la rappresentanza sindacale unitaria si
afferma, o tende ad affermarsi, - nelle disposizioni riguardanti il lavoro
pubblico e nei progetti di riforma riguardanti l’intero mondo del lavoro -
quale organismo unitario elettivo abilitato alla contrattazione aziendale e alla
contrattazione decentrata, ovvero la r.s.u. diviene (o dovrebbe diventare) il
luogo principe della contrattazione nell’ambito del luogo di lavoro.
Abbiamo già trattato nel numero 0 della rivista del rapporto
esistente (e sempre più stringente) tra intervento della contrattazione e
modificazione/riduzione delle garanzie/rigidità del lavoro, ed abbiamo
ripercorso nel lungo dossier pubblicato sui numeri 1 e 2 del 1998 di Proteo le
vicende relative alla legge sui diritti sindacali attualmente all’esame del
Parlamento: intendiamo con questo scritto proporre alcuni spunti di riflessione
in ordine al rapporto tra funzioni attuali della contrattazione ed evoluzione
delle regole in tema di formazione e funzionamento degli organismi titolari
della negoziazione, a partire dal settore in cui questo processo normativo è
più avanzato, ovvero il pubblico impiego.
* * * * *
La Camera dei Deputati ha fissato per il 22 febbraio 1999 la
data di inizio dell’esame del progetto di legge su rappresentanza, diritti
sindacali e contrattazione licenziato dalla Commissione lavoro (il cui testo
abbiamo pubblicato sul numero 2/98 della rivista).
Questa scadenza è fissata, in modo significativo, appena
poche settimane dopo lo svolgimento - in sette comparti su otto - delle elezioni
per la nomina delle r.s.u. nell’ambito del pubblico impiego. Da tale tornata
elettorale è stato escluso - attraverso una serie di discutibili colpi di mano,
e da ultimo attraverso un utilizzo dello strumento del decreto legge - l’intero
mondo della scuola: si tratta di una esclusione grave, che trova le sue radici
nel processo di mutamento normativo che sta riguardando l’intero sistema dell’istruzione,
e che costituisce uno degli argomenti più discussi - come è noto ai lettori -
dell’agenda politica, coinvolgendo nodi culturali, aspetti costituzionali,
rapporti di forza politici in uno dei settori più delicati della vita del Paese
(e di ogni società civile). Ma, al di là della vicenda scuola, possiamo
sicuramente affermare che le elezioni di novembre hanno visto un quasi generale
coinvolgimento del lavoro pubblico, con una altissima percentuale di
partecipazione al voto.
Non siamo ancora in possesso di dati riassuntivi, sul piano
generale e con riferimento ai singoli comparti, ma possiamo affermare che è
possibile estrapolare due elementi: la sostanziale tenuta di C.G.I.L., C.I.S.L.
e U.I.L. e, nell’ambito della galassia extraconfederale, l’affermarsi delle
Rappresentanze Sindacali di base (RdB).
Certo è che la massiccia affluenza dei lavoratori alle urne
rende indifferibile l’approvazione di una legge generale: a questo passaggio
abbiamo dedicato (come associazione Progetto Diritti, unitamente al Cestes, alle
R.d.B., al Cred ed al Comitato per una legge sulla rappresentanza e i diritti
sindacali) l’organizzazione del convegno romano del 10 febbraio 1999.
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La situazione normativa in materia di rappresentanza del
lavoro pubblico era stata resa oltremodo caotica e frammentaria dall’esito del
referendum del 1995, e dalle interpretazioni prevalenti in ordine alla sua
portata abrogativa (si trattava allora dell’abrogazione dell’art. 47 del D.
L.vo n. 29 del 1993, e cioè della norma che permetteva di definire in sede di
contrattazione le regole in materia sindacale ed in primis i criteri per l’individuazione
dei soggetti negoziali).
Sta di fatto che nel novembre 1997 il governo approvava il
Decreto Legislativo n. 396 (il cd. decreto Bassanini).
Molto si è discusso - e si discute - sulla portata e sulla
legittimità della delega al governo in materia contenuta nella legge n. 59 del
1997 (la prima di quelle leggi Bassanini che hanno introdotto e stanno
introducendo sostanziali modificazioni sul piano dell’organizzazione e del modus
procedendi dei pubblici poteri nel nostro paese): certo è che il D.L.vo n.
396/1997 costituisce l’apripista normativo nell’introduzione delle r.s.u.
nel nostro sistema.
Sia pur dettata dal non celato disegno di riduzione del
numero dei soggetti sindacali in occasione del rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del pubblico impiego, la novità legislativa è di quelle
che lasciano il segno.
L’esigenza congiunturale legata alla fase contrattuale
(fase di grande importanza in quanto accompagna un ulteriore salto nella strada
della “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico) unitamente
alla forte pressione esercitata dalle tradizionali confederazioni sindacali
hanno comunque - evidentemente - condizionato la redazione del testo (e dei
successivi aggiustamenti) ed hanno anche, conseguentemente, notevolmente
influito sul risultato elettorale [essendo evidente il diverso peso nella fase
di presentazione delle liste e nella campagna elettorale tra le organizzazioni
dotate o invece prive, nella fase transitoria, di diritti e garanzie sindacali].
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Ai sensi del quarto comma dell’art.45 del Decreto
Legislativo 29 del 1993, modificato dal D. L.vo 396/87, “la contrattazione
collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei
contratti collettivi nazionali ed integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli.
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali tra i soggetti
e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere
ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in
sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennali di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”.
E’ evidente quindi - per ciò che concerne il pubblico
impiego - che le possibilità e le materie oggetto di negoziazione in sede
decentrata, ovvero laddove soggetto contrattuale è la rappresentanza unitaria
elettiva delle lavoratrici e dei lavoratori, sono soggette ad una serie quasi
indefinita di vincoli.
Tali vincoli si vanno a sommare alle limitazioni sulle
possibilità di intervento della procedura di contrattazione che già il
legislatore delegato del 1993 aveva introdotto a tutto vantaggio del
conferimento di poteri in favore delle figure dirigenziali (processo questo che
si è ulteriormente intensificato con gli interventi legislativi successivi) ed
alle ovvie preclusioni per la procedura negoziale in ragione delle peculiarità
del pubblico impiego (che per quanto si facciano proclami ideologici e
chiacchiere al vento resta sempre qualcosa di ontologicamente diverso dal
normale rapporto di lavoro).
Il richiamato quarto comma dell’art.45 indica innanzitutto
la circostanza per cui, nell’ambito delle materie non sottratte per legge alla
contrattazione, la cornice ed i binari di ciò che può essere negoziato nel
livello decentrato viene definito in sede di contrattazione collettiva nazionale
(ovvero laddove non è presente l’organismo elettivo). Ed ancora vengono
ossessivamente richiamati vincoli ed oneri di carattere finanziario e vincoli
derivanti dalle disposizioni stabilite in sede di definizione del c.c.n.l., sino
a giungere alla previsione della nullità e inapplicabilità delle clausole
difformi.
Per contro il quinto comma dell’art. 45 del D.L.vo 29/1993
anch’esso modificato dall’art.1 del D.L.vo 396 del 1997 - prevede l’applicazione
generale e vincolante dei risultati del processo negoziale: “Le pubbliche
amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi
nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti”.
Peraltro va rammentato che, ai sensi dell’art. 50 D.L.vo
29/1993 e successive modificazioni, l’ARAN (ovvero l’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, che è l’agente
contrattuale per parte pubblica nella procedura di definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro) può assistere le pubbliche amministrazioni ai
fini della contrattazione integrativa, e che presso l’ARAN viene costituito un
apposito osservatorio - a composizione paritetica - “per il monitoraggio
sull’applicazione dei contratti collettivi e sulla contrattazione collettiva
integrativa” (art.50, quarto comma). Essendo le pubbliche amministrazioni
tenute a trasmettere i testi contrattuali all’ARAN con “la indicazione delle
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali
e pluriennali di bilancio” (art.50, quinto comma) è evidente il fatto che
si tende a definire una serie di strumenti di controllo sulla contrattazione
integrativa e quindi sull’operato delle rappresentanze sindacali unitarie
elette nei luoghi di lavoro.
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L’art.6 del D.L.vo n. 396 del 1997, che sostituisce l’art.47
del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, prevede la costituzione di “un
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori” presso ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Ai sensi dell’ottavo comma dell’art.47, “nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti [organismi di rappresentanza unitaria] anche presso le sedi o
strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali”.
La composizione dell’organismo di rappresentanza unitaria
del personale e le specifiche modalità delle elezioni sono definite con
appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, “prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità”
(art.47, quarto comma).
Inoltre il decimo comma dell’art.47 prevede che alle figure
professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una
distinta disciplina (ovvero alle figure professionali che, in posizione di
elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano
iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici o di ricerca) “deve essere
garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del
personale, anche mediante l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell’organismo, di specifici collegi
elettorali”.
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La portata della negoziazione (specialmente di quella
integrativa) non può che essere considerata all’interno di un contesto, che
viene individuato ben prima della definizione dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione,
sottoscritto recentemente (il 22 dicembre 1998) dal Governo D’Alema e dalle
parti sociali, ribadisce “l’importanza del modello, delle procedure e
degli indirizzi” indicati nel Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti
firmatarie “sottolineano la necessità di definire nella continuità e nel
rispetto delle prerogative e dei diritti costituzionalmente garantiti una nuova
fase di concertazione finalizzata a conseguire obiettivi di sviluppo economico e
di crescita occupazionale”.
Gli strumenti individuati sono “una politica dei redditi
orientata alla promozione dell’occupazione e all’allargamento della base
produttiva”, “un rafforzamento della concertazione ed un assetto delle
regole che assicuri l’autonomia e la responsabilità alle parti sociali”,
“un consolidamento del legame tra variabili di carattere macro-economico,
variabili di carattere micro-economico, mercato del lavoro”.
Affermano i firmatari del patto - nel ribadire “l’obiettivo
di contenimento dell’inflazione e di controllo del deficit pubblico nel
rispetto dei criteri di convergenza determinati dalla partecipazione all’Unione
Economica e Monetaria Europea” - che “viene confermato l’obiettivo di
garantire un maggior raccordo tra il livello centrale della politica dei redditi
ed il livello decentrato, al fine di accelerare il processo di sviluppo e di
creazione dell’occupazione, con priorità nel Mezzogiorno e nelle aree deboli,
e di evitare effetti destabilizzanti sulle variabili macroeconomiche”.
Ed ancora si afferma: “L’adesione all’Unione
Economica e Monetaria Europea pone la politica dei redditi in rapporto con i
processi decisionali che avvengono a livello europeo”.
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Un intero capitolo del Patto sociale è dedicato al metodo
della concertazione. Si afferma infatti che “una efficace politica dei
redditi non può essere disgiunta da un quadro stabile di concertazione. Il
rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono
necessari sia per la crescita dell’occupazione sia per garantire il rispetto
dell’autonomia e l’esercizio della responsabilità che si esercitano nel
territorio in forma autonoma e con poteri crescenti”.
Viene conseguentemente così delineata la struttura della
concertazione: “- per le materie di politica sociale che comportino un
impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato, il Governo procederà ad un
confronto preventivo con le parti sociali, stabilendo anche termini temporali
per la formulazione di valutazioni ed eventuali proposte correttive; - per
quanto attiene, invece, alle materie che incidono direttamente sui rapporti tra
imprese, loro dipendenti e le rispettive organizzazioni di rappresentanza e non
comportino un impegno di spesa a carico del bilancio dello Stato, ovvero per le
parti normative di provvedimenti che, pur comportando indirettamente tali
impegni di spesa, riguardino le medesime materie, incluse le relative discipline
comunitarie, sarà definito un sistema di regole che indichi un percorso
temporalmente regolamentato, atto a sviluppare i rapporti bilaterali delle parti
sociali nella ricerca ed individuazione di soluzioni coerenti con gli scopi e
gli obiettivi della concertazione”.
Prima di valutare nel dettaglio come il Patto prevede debba
svilupparsi il metodo della concertazione, alcune questioni - sia pure nel mare
di parole che è una della caratteristiche di questo e di altri precedenti
accordi generali - emergono con notevole chiarezza.
Innanzitutto vi è una catena di vincoli: il rispetto degli
obiettivi posti dal patto di Maastrich e dall’ingresso nell’Unione Economica
e Monetaria Europea; il contenimento del deficit, la lotta all’inflazione, la
politica dei redditi (che è un trio micidiale per la tenuta dei salari reali e
che significa il blocco di qualunque possibilità di crescita salariale); le
politiche per l’occupazione unite alla responsabilità delle parti sociali (...ed
anche qui bisogna tremare: quando si inizia a parlare di responsabilità e
moderazione per favorire lo sviluppo - delle imprese! - e l’occupazione, in
realtà si parla di flessibilità, diminuzione delle garanzie, aumento dell’occupazione
precaria a discapito dell’occupazione stabile; ciò che è successo in questi
anni con livelli di disoccupazione sempre crescenti e con la predisposizione di
strumenti - di lotta alla disoccupazione! - che hanno creato sempre più
possibilità di licenziamenti e sempre maggiore erosione delle conquiste
normative e salariali dei lavoratori dipendenti).
Autonomia e responsabilità quindi: ovvero una serie di
anelli che stringono, modellano, catturano l’anello più piccolo - quello
della contrattazione integrativa, quello nel quale (in tutto il mondo del
lavoro) dovrà affermarsi come soggetto negoziale il soggetto elettivo.
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A questo punto dell’analisi si comprende perché - in
relazione allo scenario descritto - uno dei punti di scontro nel processo di
formazione della (comunque auspicabile) nuova normativa in tema di diritti e
rappresentanza sia il rapporto - nella formazione della delegazione sindacale
aziendale e/o integrativa - tra componenti eletti e rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei c.c.n.l. nazionali. La “responsabilità”
funziona meglio se accompagnata dal controllo.
Il settimo comma dell’art.6 del D.L.vo n. 396 del 1997, che
modifica l’art.47 del D.L.vo n. 29 del 1993, permette che appositi accordi
possono “prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata
da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto”.
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Nell’evidenziare questi dati - ovvero i limiti che si
stringono o che si cercherà di stringere intorno alla contrattazione nei luoghi
di lavoro - non si vuole certamente sminuire l’importanza della fissazione di
regole per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori e la democrazia nei
luoghi di lavoro. Tra l’altro - va ricordato - queste procedure elettorali
permettono di misurare ai diversi livelli la rappresentatività delle diverse
organizzazioni sindacali, permettendo alle stesse - superata una certa soglia -
di accedere alla possibilità di contrattare, anche a livello nazionale, e di
godere dei diritti sindacali.
Si tratterà di sostenere l’autonomia, piuttosto che la
responsabilità, degli organismi unitari elettivi, di puntare a sottrarli allo
strangolamento, alla struttura piramidalmente ingessata che si cerca di
costruire loro intorno. Oggi vogliamo il quadro delle regole (non quello della
concertazione), domani dovremo batterci (e si tratterà evidentemente di una
altra grande battaglia democratica, sostanzialmente democratica) per la reale
autonomia, e per la concreta possibilità di azione, dell’organismo negoziale
elettivo.
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Naturalmente ciò che emerge dal patto è un nuovo, rinnovato
protagonismo delle grandi confederazioni sindacali: esse andranno a sedere
permanentemente al tavolo negoziale con il Governo e ove l’accordo “si
traduca in patto concertativo trilaterale, il Governo stesso si impegnerà a
promuoverlo e sostenerlo nelle sedi parlamentari, anche utilizzando forme di
consultazione permanente con le stesse parti”.
Ed ancora: “La concertazione riguarderà anche la
trasposizione delle direttive comunitarie in relazione alle quali le parti
sociali hanno rilevanti responsabilità per espressa previsione dell’Accordo
sulla politica sociale, ora incorporato nel Trattato di Amsterdam. Le intese tra
le parti sociali costituiscono lo strumento prioritario affinché Governo e
Parlamento adempiano agli obblighi comunitari, soprattutto in riferimento a
direttive che siano state emanate a seguito del dialogo sociale”.
Ulteriormente il metodo della concertazione investe anche la
produzione legislativa: “In ogni caso, nei rapporti con il Parlamento, il
Governo assicurerà una costante informazione e adeguate forme di coinvolgimento
delle rappresentanze parlamentari della maggioranza e dell’opposizione in ogni
fase della concertazione, in modo tale da promuovere, nel rispetto delle
prerogative del Parlamento, la convergenza tra i risultati della concertazione e
la produzione legislativa”.
La concertazione deve riguardare la politica delle Regioni e
delle Autonomie Locali: “La concertazione dovrà essere estesa e
coinvolgere più direttamente Regioni, Province e Comuni. Il vasto trasferimento
di compiti e funzioni fino ad oggi esercitate dallo Stato, trasferimento che
assegna agli enti locali leve amministrative e risorse cruciali per la
concertazione territoriale (dal mercato del lavoro ai settori produttivi ed alle
politiche sociali, al territorio e all’ambiente) necessita di adeguate forme
di coordinamento con i governi regionali e locali, in modo tale che gli accordi
di concertazione impegnino anche i diversi livelli di governo e di
amministrazione interessati.”
Si tratta evidentemente del ruolo del sindacato nella
definizione e nella gestione di Patti locali: anche ai poteri acquisiti dal
sindacato nella fase della concertazione corrisponde lo smantellamento delle
garanzie normative e retributive per il lavoratore, con lo sfondamento in basso
dei minimi salariali previsti dai c.c.n.l. e con la riduzione dello strumento
della contrattazione aziendale a quello di mero intervento gestionale in una
spirale discendente, contrabbandata come necessaria per un rilancio degli
investi e quindi dell’occupazione.
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Ma non finisce qui: “La concertazione dovrà essere
consolidata anche per politiche riguardanti specifici settori, prevedendo
eventualmente ulteriori sedi di approfondimento. Il Governo e le parti sociali
considerano di particolare importanza che il metodo della concertazione si
rafforzi nel campo dei servizi di pubblica utilità, anche attraverso l’attivazione
di sedi di confronto, regole e istituzioni specifiche, in particolare laddove si
registrano un tasso di conflittualità elevato e forti esternalità verso il
sistema economico sociale”.
Un pessimo uso della lingua italiana per dire cose precise:
la concertazione deve tendere a portare vicino allo zero i conflitti nei posti
di lavoro, deve evitare che tali conflitti determinino ricadute sul sistema
economico sociale, deve predisporre regole specifiche e istituzioni peculiari
(si pensi al problema della regolazione del diritto di sciopero, in particolare
nel settore dei trasporti).
Infine, sarà previsto che la concertazione accompagni il
processo di delegificazione e semplificazione normativa attualmente in atto
attraverso la costituzione presso il Ministero del Lavoro di un comitato
consultivo permanente per seguire le fasi applicative della legislazione
primaria e della normativa secondaria in materia sociale e del lavoro (il che
significa l’ampliamento del ruolo dei sindacati confederali tradizionali, già
predisposto e ricoperto negli anni della legislazione lavoristica dell’emergenza,
nella definizione e nell’avallo di apposizioni di termini alla durata del
rapporto di lavoro, di allargamento delle fattispecie di contratti formativi, di
duttilità massima nell’uso della prova e dell’apprendistato, di selezione
della manodopera mirata alle esigenze di controllo delle aziende).
* * * * *
Come è noto, le parti - dopo un lungo confronto sul punto e
nonostante l’affondo degli industriali - hanno mantenuto “l’assetto
contrattuale previsto nel Protocollo del 23 luglio 1993”, ma anche questo dato
va inserito nel contesto generale delle prospettive, dei metodi, dei ruoli,
della valenza del doppio livello contrattuale.
Si sta cercando di stendere una rete a maglie fitte su ciò
che resta del conflitto nei luoghi di lavoro: tutto ciò nel linguaggio dei
media, nei proclami dei politici, nelle lacrime dei sindacalisti è reso
necessario dall’intensificarsi del fenomeno “disoccupazione”.
Per la verità, nella parte introduttiva del terzo capitolo
del Patto (“Le politiche per lo sviluppo e l’ occupazione”), si
afferma che “il ruolo positivo che il Protocollo del 23 luglio 1993 ha
avuto all’interno del processo di risanamento dell’economia italiana è
ormai ampiamente riconosciuto. Non altrettanto positivo è stato invece il
bilancio per quanto riguarda il rilancio delle politiche di sviluppo e di
crescita dell’occupazione. E ciò nonostante gli obbiettivi dello sviluppo e
dell’occupazione fossero stati ritenuti centrali tanto nel Protocollo del 23
luglio 1993 quanto nel successivo Patto per il lavoro del settembre 1996”.
Ma tale evidente fallimento non porta a deflettere dalla
strada intrapresa: accanto alla previsione (per la verità limitata) di nuovi
investimenti, la via prescelta è quella già individuata dei patti
territoriali, ovvero della flessibilità massima con l’intervento negoziale
delle grandi confederazioni sindacali, siccome definito nel Patto per il Lavoro
(...che lavoro non ha portato) del settembre 1996.
Ed ancora: la lotta alla disoccupazione si trasforma come al
solito in aiuto alle imprese, e - dopo un capitolo sulla necessità di
formazione permanente dei lavoratori - una lunga parte del Patto è dedicata
agli incentivi ed agli sgravi contributivi e fiscali.
* * * * *
Non vorremmo ritornare su considerazioni già svolte sulle
pagine di Proteo (vedi n. 0 della rivista, pagg. 36 e seguenti).
Vogliamo soltanto sottolineare un evidente paradosso, una
contraddizione sulla quale bisognerà lavorare e ragionare: si inizia ad
affermare un percorso di affermazione di regole democratiche nell’ambito dei
posti di lavoro (a partire dal pubblico impiego, ci auguriamo per tutto il mondo
del lavoro - ed in questo senso ci battiamo), le r.s.u. iniziano a vivere (fuori
dal noto imbroglio del 33 per cento che accompagnava il Protocollo del luglio
1993), ma intorno ad esse, e agli strumenti della contrattazione (quella vera,
quella che nasce dall’esigenza di mediare i conflitti scaturiti dalla
esistenza di interessi contrapposti), si alza un recinto sempre più alto e
sempre più spesso.
L’integrazione europea, lo sviluppo, l’occupazione: tutto
viene usato per addomesticare il conflitto sindacale, per togliere voce al mondo
del lavoro, per farlo apparire privo di interessi autonomi e non riducibili a
quelli delle imprese. La nostra lotta per arrivare a regole democratiche deve
accompagnarsi al perseguimento di una funzione reale degli strumenti di
partecipazione dei lavoratori.