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Trasformazioni sociali e diritto

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Arturo Salerni
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Associazione Progetto Diritti; Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo

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Il lavoro atipico

Arturo Salerni

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Il Senato ha approvato - nel febbraio di quest’anno - le "norme di tutela dei lavori «atipici»", più note come disegno Smuraglia. Ne offriamo una rapida presentazione con l’impegno di tornare attraverso ulteriori approfondimenti sull’argomento, in quanto intendiamo mantenere come campo fondamentale di ricerca la trasformazione delle regole relative ai rapporti di lavoro e la crescente frammentazione del mondo del lavoro di-pendente. Analizzare comportamenti e regole (in movimento/mutamento) è fondamentale premessa per l’individuazione di proposte intese a aggregare settori sociali sempre più vasti, che - in quanto divisi - non riescono a creare argini forti di resistenza agli attacchi sempre più penetranti alle loro condizioni di vita.

L’ambito di applicazione della proposta Smuraglia è quello (ormai vastissimo) dei "rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l’attività del committente, svolti senza vin-colo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo".

Siamo quindi fuori dal campo del cosiddetto volontariato, dei sub-appalti, delle prestazioni occasionali: il terreno è quello di tutta una serie di attività (il cd. parasubordinato) su cui da anni la giurisprudenza si affanna, in quanto la classificazione di questa area [fuori o dentro il lavoro subordinato] comporta - per i datori di lavoro e per i prestatori di opera - notevolissime conseguenze sul piano normativo, retributivo e previdenziale.

Vi è (arti, comma 2, del disegno Smuraglia) uno spazio amplissimo lasciato alla negoziazione collettiva per "l’eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni" cui si applicano queste norme: e ci si muove qui - a nostro avviso - nel solco di quanto affermatosi negli ultimi venti anni, e cioè un allarga-mento dell’ambito negoziale cui viene demandata la possibilità in concreto di negare diritti del singolo lavoratore (perché è evidente che il classificare de-terminate prestazioni come parasubordinate, e non subordinate tout court, comporta impossibilità di esercitare diritti e facoltà rilevantissimi).

Tra l’altro la negoziazione è demandata alle organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", che è termine sicuramente decisamente più restrittivo di quello ("maggiormente rappresentative") adottato dal vecchio testo dell’art.19 dello Statuto dei Lavoratori e che ci appare in contrasto con il testo approvato dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ed attualmente all’esame dell’aula (vedi Proteo n. 2 del 1998).

Si estendono innanzitutto ai lavoratori "atipici" alcune norme tipiche del lavoro subordinato: disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d. l.vo n. 626/94), tutela della libertà di opinione, divieto di taluni accertamenti sanitari e di indagini sulle opinioni, nullità degli atti discriminatori, di-ritto di associazione e di attività sindacale (art.14 della legge n. 300 del 1970), parità di trattamento di uomini e donne (legge n. 903 del 1977) e regole sul-le azioni positive per la parità uomo-donna (legge n. 125/91).

Si afferma al contempo che per questi lavoratori "non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l’indicazione di una determinata fascia oraria".

L’art.2 individua - in favore dei lavoratori "atipici" - il diritto di ricevere le informazioni indicate dai contratti collettivi come dovute ai lavoratori subordinati e le informazioni in tema di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (peraltro in tale campo so-no previste agevolazioni fiscali per i datori di lavoro, anzi per i "committenti").

I contratti - ai sensi dell’art.3 della proposta - devono essere stipulati in forma scritta ed indicare oggetto della prestazione, entità del corrispettivo, tempi di pagamento del corrispettivo e disciplina dei rimborsi spese, durata del contratto, "indicazione dei motivi che possono giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non ancora individuati dalla contrattazione collettiva nazionale".

Con riferimento all’entità del corrispettivo si afferma che esso "in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero, in mancanza, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe re-se in forma di lavoro autonomo".

Il contratto non può essere inferiore a tre mesi, "salvo che per i rapporti destinati per loro particolare natura a concludersi in un periodo di tempo inferiore".

Il contratto può contenere "l’eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso o di lavorare in coppia".

Il contratto di lavoro deve inoltre contenere "il rinvio ai contratti o accordi collettivi nazionali [...I per la definizione, di modalità, forme e termini di legittima sospensione del rapporto, in caso di malattia o infortunio, nonché l’eventuale previsione di penalità di natura amministrativa e civile nel caso di recesso ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o successivamente prorogato".

Peraltro i contratti collettivi possono prevede il diritto del lavoratore ad una indennità di fine rapporto ed "il diritto di preferenza del prestatore di lavoro, rispetto ad altri aspiranti, nei casi in cui il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di prestazione, qualora lo stesso prestatore di lavoro non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata e non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente prevista".

Vi è la previsione - ai fini previdenziali - di iscrizione dei lavoratori atipici alla gestione speciale istituita con la riforma pensionistica del 1995, nonché della delega al Governo per dettare norme in mate-ria di ricongiunzione di periodi contributivi e per la tutela in caso di malattie e infortunio.

Lart.9 del disegno di legge afferma che competono a questi lavoratori - sul piano sindacale - il di-ritto di organizzarsi in associazioni di categoria o di aderire ad associazioni di categoria o intercategoriali, nonché - e qui la locuzione è assolutamente vaga - "ogni altro diritto sindacale compatibile con la particolare natura del rapporto".

Si prevede in concreto il diritto di "partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali, all’interno delle unità produttive del-le aziende".

Si prevede un sistema di sanzioni pecuniarie amministrative nel caso di violazione delle disposizioni sulla forma del contratto e si stabilisce la competenza del Pretore del Lavoro per tutte le controversie relative alla applicazione delle norme in materia.

4. L’art.11 della proposta prevede che "qualora venga accertato dagli organi competenti" che il rapporto di lavoro "è in realtà lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto a tempo indeterminato con tutti gli effetti conseguenti" e l’art.12 dispone che "qualora il committente, che ha in atto rapporti qualificati formalmente come appartenenti alla tipologia di cui alla presente legge, decida, previo consenso del lavoratore, di farli rientrare nello schema di cui all’art.2094 del codice civile, il rapporto godrà dei benefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni".

Va ricordato che ai sensi dell’art.2094 del codice civile "è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione del-l’imprenditore". Vi è una ultima norma con cui si delega il Governo all’emanazione - finalizzata dichiaratamente a "ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro" - di disposizioni in materia di certificazione volontaria del contratto di lavoro atipico con la previsione di organi costruiti pariteticamente da datori e organizzazioni comparativamente più rappresentative.

5. E’ uno strano testo questo approvato dal Senato della Repubblica.

E’ infatti evidente che il rinvio ai patti, alla con-trattazione, alle commissioni paritetiche costituite con un nucleo ristrettissimo di organizzazioni sindacali (sempre le stesse) tendono a ridurre la possibilità di contestazione della qualificazione giuridica data al rapporto, ovvero la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per accertare che non di lavoro autonomo (sia pur coordinato e continuativo) si tratta ma di lavoro subordinato (svolto alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, secondo quanto recita l’art.2048 del codice civile).

Non vogliamo trarre conclusioni affrettate, ma avviare una riflessione da approfondire nei prossimi numeri della rivista: certamente la linea seguita - ad un primo sguardo - ci appare pericolosa. Perché se da un lato si inseriscono indubbi elementi di regolamentazione di un settore ignorato dal legislatore, dall’altro ci sembra che il troppo ampio spazio la-sciato alla negoziazione collettiva nell’inquadramento delle tipologie dei rapporti riduce fortemente la possibilità per il lavoratore - di fatto subordinato ma inquadrato in uno schema contrattuale di diversa natura - di contestare la natura del rapporto e di rivendicare conseguentemente i suoi diritti.

Che si tratti di un passo ulteriore verso la deregolamentazione selvaggia dei rapporti di lavoro?