ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L’ASSUNZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
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Art.1) ( Censimento dell’organico delle
Amministrazioni Pubbliche -AP-)
1. Al fine dell’adeguamento dell’organico nelle
Amministrazioni Pubbliche, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della
presente legge viene avviata da ogni singola amministrazione la rilevazione
degli scostamenti tra organici di fatto e organici di diritto, nonché l’individuazione
del numero di dipendenti occorrenti per l’espletamento delle attività
istituzionali dell’amministrazione o ente e del personale attualmente
mancante.
Art.2) (Rilevazione delle carenze di organico nelle
A.P)
1. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’art.1
vengono istituite apposite “Commissioni regionali per la rilevazione delle
carenze di organico nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche” - con la
partecipazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e nello specifico ambito regionale - per la rilevazione dei
vuoti di organico delle Amministrazioni Pubbliche.
2. Al fine di cui al comma 1, con la partecipazione delle
associazioni sindacali aventi titolo alla negoziazione decentrata, vengono
istituiti organismi paritetici in ogni ente, amministrazione o ente.
3. Tali organismi del precedente punto 2 trasmettono alla
commissione regionale - entro il termine di novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge - i dati relativi alle carenze del singolo ente o
amministrazione.
Art.3) (Selezione di nuovo personale)
1. Sulla base delle rilevazioni di cui all’art.2 viene
avviata la procedura per la selezione di nuovo personale, secondo le modalità
ed i principi stabiliti dalla presente legge al fine di colmare gli scostamenti
tra organici di diritto e organici di fatto.
Art.4) (Requisiti soggettivi e criteri per le prove d’esame)
1. Il requisito richiesto ai partecipanti alla selezione
di cui all’art.3 della presente legge è l’aver svolto lavori socialmente
utili (LSU) - o altri lavori equiparati - per almeno sei mesi alla data di
entrata in vigore della presente legge ed aver sostenuto un esame di idoneità
relativo alle mansioni proprie della qualifica funzionale cui sono ascrivibili
le attività espletate.
2. I criteri per lo svolgimento dell’esame di idoneità
sono determinati per tutte le amministrazioni, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della
Funzione Pubblica, con riferimento alle modalità previste dalle norme vigenti
per l’accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego.
3. L’esame consiste in una valutazione dei titoli, con
particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal
lavoratore durante lo svolgimento del periodo di lavoro socialmente utile,
nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
Art.5) ( Inserimento nelle graduatorie)
1. I lavoratori socialmente utili che hanno superato l’esame
previsto nell’art.4 sono inseriti in graduatorie istituite per ogni qualifica
funzionale presso ciascuna amministrazione, sulla base delle suddette
rilevazioni.
2. L’iscrizione nella graduatoria avviene secondo l’ordine
cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio l’impiego del
soggetto in lavori socialmente utili.
3. Il punteggio riportato nell’esame determina l’ordine
di precedenza esclusivamente per i lavoratori impiegati a partire dalla stessa
data.
4. Per i lavoratori che non vengono assunti - per carenza
delle relative disponibilità - dalle amministrazioni in cui hanno svolto la
loro attività nell’ambito di lavori socialmente utili viene istituita una
specifica graduatoria su base regionale da cui attingono le diverse
amministrazioni, o i diversi enti pubblici di rilevanza locale, regionale o
interregionale operanti nel territorio della regione, che si trovino nella
condizione di carenza di organico rilevata ai sensi dell’art.2 della presente
legge, al fine di colmare le carenze medesime.
Art.6) (Proroga dei LSU)
1. In attesa del compimento della procedura di selezione
per la copertura delle carenze di organico delle Amministrazioni Pubbliche tutti
i progetti relativi a lavori socialmente utili vengono prorogati fino alla data
di effettivo assorbimento dei soggetti aventi i requisiti da parte delle
suddette Amministrazioni.
Art.7) (Riconoscimento a fini pensionistici)
1. I periodi di attività svolta nell’ambito dei
progetti di lavori socialmente utili vengono riconosciuti sin dall’inizio ai
fini assistenziali e pensionistici.
Art.8) (Trattamento economico e normativo)
1. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori
socialmente utili viene adeguato - a decorrere dal mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge - , sulla base delle mansioni
effettivamente espletate, al trattamento cui hanno diritto i pubblici dipendenti
appartenenti alle qualifiche funzionali corrispondenti (ciò con riguardo alle
previsioni contenute nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di
comparto ed alle disposizioni comunque in vigore).
Art. 9) (Accesso all’anticipo di dieci anni al
trattamento pensionistico)
1. Per coloro che siano impiegati in lavori socialmente
utili, ai sensi del Decreto Legislativo 1 Dicembre 1997, n.468 e delle altre
disposizioni vigenti in materia, si prevede la possibilità di accedere - entro
e non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge
al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia con un anticipo di
dieci anni.
Art.10) (Estensione della legge ad altri soggetti)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano anche ai lavoratori soci di cooperative con le quali le
Amministrazioni Pubbliche hanno stipulato convenzioni per lo svolgimento di
lavori socialmente utili, anche ai sensi del D.L.vo n. 468/1997, ed ai
lavoratori impiegati nei rapporti di cui al decreto legge n.24 del 1986,
convertito dalla legge 9 aprile 1986 n.96, per quanto concerne il comune di
Palermo ed al D.L. n.409 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge 28
settembre 1984 n. 618, per quanto concerne il comune e la provincia di Napoli.
Art.11) (Copertura finanziaria)
1. Per provvedere alla integrale copertura degli oneri
derivanti dalla presente legge, il Governo è delegato ad emettere con decreto
apposito provvedimento diretto alla tassazione di trasferimenti di capitale all’estero
riguardanti tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a
carattere speculativo, con l’applicazione di un’aliquota sino al 3 per cento
con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore ai sette giorni, di
un’aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a
trenta giorni e sino all’1,8 per cento su operazioni di durata superiore ai
trenta giorni.
2. Il Governo è delegato, inoltre, ad
accompagnare ed effettuare un mix adeguato della succitata fonte finanziaria con
le successive altre risorse, stabilendo con decreto l’aumento dell’imposta
indiretta (IVA) sino al 2 per cento sui beni finali di investimento e
introducendo una tassazione sull’innovazione tecnologica che produce
decremento occupazionale, consistente in una addizionale IVA del 3 per cento su
tali immobilizzazioni tecniche.