Settembre 1998
Apportate modifiche alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Sociale Minimo
Avviata la campagna nazionale per la raccolta delle firme
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Settembre 1998 - Apportate modifiche alla proposta di legge
di iniziativa popolare per l’istituzione del Reddito Sociale Minimo
Avviata la campagna nazionale per la raccolta delle firme
Art. 1) (Requisiti soggettivi di
accesso)
1. E’ prevista la corresponsione di un Reddito
Sociale Minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti :
a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;
c) reddito imponibile annuo percepito non superiore a
cinque milioni, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 5 della presente
legge;
d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile
annuo non superiore a trentacinque milioni per nuclei composti da due persone
e a quarantacinque milioni per nuclei composti da tre persone; per ogni
ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito sarà
elevato di lire sei milioni.
2. Il Reddito Sociale Minimo verrà corrisposto dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il tramite degli Uffici
Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione.
3. Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale viene istituito l’Ufficio Centrale per il rilevamento dello stato
di disoccupazione e per l’erogazione del Reddito Sociale Minimo, con
specifici compiti di coordinamento dell’attività degli Uffici Provinciali del
Lavoro e della Massima Occupazione, come da regolamento ministeriale da
adottarsi entro il termine di giorni novanta dall’approvazione della presente
legge.
Art. 2) (Entità del Reddito
Sociale Minimo)
1. L’entità del Reddito Sociale Minimo da
corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 è di dodici milioni di lire.
2. La somma indicata non è sottoposta ad alcuna forma di
tassazione.
Art. 3) (Calcolo ai fini
pensionistici
del Reddito Sociale Minimo)
1. Il periodo di fruizione del Reddito Sociale Minimo va
calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità che saranno
indicate nel Decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel
termine di giorni novanta dall’approvazione della presente legge.
Art.4) (Rivalutazione
del Reddito Sociale Minimo)
1. L’importo sopra indicato va rivalutato annualmente
sulla base degli indici I.S.T.A.T. del costo della vita.
Art.5) (Riduzione del Reddito
Sociale Minimo)
1. L’importo indicato all’art.2 sarà ridotto della
metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un
reddito inferiore all’ammontare del Reddito Sociale Minimo.
Art.6) (Sanzioni amministrative)
1. E’ prevista per il datore di lavoro in caso di
mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il
soggetto che fruisce del Reddito Sociale Minimo una sanzione amministrativa, da
comminarsi a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge 24 novembre 1981 n. 689, e pari all’ammontare delle somme che il
soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con
riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
della categoria.
Art.7) (Decadenza)
1. Si prevede in ogni caso la decadenza dal diritto di
percepire il Reddito Sociale Minimo nell’ipotesi in cui il lavoratore ottenga
un lavoro a tempo pieno.
Art. 8) (Tariffe sociali nei
servizi essenziali).
1. Si prevede in favore dei soggetti titolari del diritto
al Reddito Sociale Minimo, anche nell’ipotesi di riduzione di cui all’art.
5, la gratuità dell’accesso ai trasporti urbani ed al servizio sanitario,
nonché l’esclusione di ogni onere per l’iscrizione e la partecipazione a
corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado
universitario.
2. E’ previsto altresì per gli stessi soggetti il
dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua, e la
determinazione di una tariffa sociale con riferimento al servizio di
elettricità e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote
ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con
decreto legislativo che sarà adottato nel termine di giorni novanta dall’approvazione
della presente legge.
3. Per gli stessi soggetti è previsto un canone sociale
per l’utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi
a mezzo di legge regionale.
4. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo
anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonché i componenti di
nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui all’art. 1, primo
comma, lettera d) della presente legge
Art. 9) (Copertura finanziaria)
1. Per la copertura finanziaria nel primo anno di
applicazione della legge si prevede una imposta straordinaria, denominata labor
tax, consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla
tassazione dei redditi di impresa.
2. Per la copertura in via definitiva degli oneri
derivanti dall’erogazione del Reddito Sociale Minimo si prevede:
a) l’incremento dell’aliquota di imposizione sugli
interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento,
prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la
possibilità di optare per l’indicazione nella dichiarazione annuale dei
relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell’ammontare dei titoli
pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell’applicazione di un’aliquota
di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti ad un valore complessivo di
titoli posseduti non superiore a duecentocinquanta milioni di lire, e del 25
per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i
duecentocinquanta milioni di lire. In tali casi l’imposta viene applicata a
titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di
dichiarazione dei redditi ;
b) la tassazione dell’incremento di valore di titoli
azionari (IN.VA.T.A.), ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione
di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere ad un unico
livello del trenta per cento ;
c) l’inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi
di ogni reddito da capitale, ai fini dell’applicazione delle imposte
dirette; a tal fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale
saranno accorpate su un unico livello corrispondente al trenta per cento;
d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all’estero
riguardanti tutte le transazioni internazionali di capitale finanziario a
carattere speculativo, con l’applicazione di un’aliquota sino al 3 per
cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore ai sette
giorni, di un’aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata
non superiore ai 30 giorni, con previsione di una aliquota dell’1,8 per
cento su operazioni di durata superiore ai trenta giorni;
e) l’introduzione di una tassa sull’innovazione
tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una
addizionale del tre per cento sull’ I.V.A..
Comitato Promotore per il Reddito Sociale Minimo
Alternativa Popolare per il Lavoro, Associazione Progetto
Diritti, Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES-PROTEO),Centro
Sociale ICARO, Centro Sociale Intifada, Ciro Annunziata, Collettivo R.
Luxemburg, Unione Popolare, Zungrone Giovanni.